Assistenza all’estero

Assistenza all’estero

Assistenza all’estero

In questo articolo, L’agenzia di traduzione Forum Service, con sede a Roma, si propone di presentarvi le varie problematiche per l’Assistenza all’estero. Potrete trovarvi ad affrontare qualora vi trovaste in sede estera e di come l’Ufficio Consolare può aiutarvi, ovviamente su vostra richiesta.

Gli interventi che possono essere attuati da tali uffici Consolari per l’Assistenza all’estero sono:

– L’assistenza ai detenuti,

secondo cui l’Ufficio Consolare non può intervenire in giudizio per conto del connazionale. Ne tanto meno farsi carico delle spese legali, ma può rendere visita al detenuto, fornire i nomi di legali locali. Inoltre curare contatti con i familiari, assicurare assistenza medica e generi di conforto, intervenire per il trasferimento in Italia. Infine per sostenere domande di grazia;
Sul fatto dell’assistenza economica, secondo cui può essere concesso un sussidio o un prestito (da restituire poi all’Erario) ai cittadini che si trovino in difficoltà economiche impreviste e che non possono avvalersi dell’aiuto di familiari o di terze persone;

assistenza indiretta attraverso enti ed associazioni assistenziali,

secondo cui si possono distribuire sussidi economici, buoni pasto e assistenze sanitarie. Questi sussidi sono rivolti a cittadini italiani residenti all’Estero tramite enti e associazioni assistenziali dislocate sul territorio;

– Anche l’assistenza sanitaria,

secondo cui i cittadini italiani residenti all’estero possono usufruire di assistenza sanitaria diretta (ossia senza anticipare alcuna spesa). In rari casi si tratta di assistenza sanitaria indiretta (in cui i cittadini sono tenuti ad anticipare le spese) ed, infine, in pochissimi casi i cittadini perdono tale diritto.
assistenza legale, che può essere attuata in due modi, tramite sussidi economici (per i residenti all’Estero) o tramite prestiti con promessa di restituzione (per i connazionali in transito);

– assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti;

ricerca di connazionali, solo nel caso in cui il richiedente abbia un interesse legittimo;
rimpatrio, secondo cui la rappresentanza consolare si occupa del rimpatrio dei cittadini italiani unitamente agli enti italiani competenti;
rimpatrio di salme, secondo cui l’Autorità Consolare competente si occupa di fornire i documenti necessari, ossia: certificato di morte, certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza e certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica.

Vi ricordiamo che la Forum Service Traduzioni resta a vostra completa disposizione per eventuali ed ulteriori spiegazioni, nonché per la traduzione e la legalizzazione dei documenti necessari.

Fonte: Farnesina

Traduzione giurata, procedura e finalità

Traduzioni legalizzate

Siamo presenti anche su

Pagine GiallePagine BiancheEuropages ItaliaEuropages Gran BretagnaGuida TraduzioniTranslation CaféEuropages GermaniaEuropages TurchiaEuropages GreciaEuropages RussiaEuropages CinaPagine MailYellow PlaceYelpRete ImpreseWikiweb

Cos’é l’A.I.R.E.?

Cos’é l’A.I.R.E.?

Cos’é l’A.I.R.E.?

In questo articolo, la nostra Agenzia di Traduzioni si propone di fornire rispondere alla domanda Cos’é l’A.I.R.E.? e dare maggiori delucidazioni riguardo l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

Infatti, essa è stata istituita tramite legge il 27 Ottobre 1988 e contiene i dati di tutti i cittadini italiani residenti all’Estero. E’ gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze Consolari estere.

Registrarsi all’A.I.R.E. rappresenta sia un dovere che un diritto del cittadino e permette di poter usufruire di vari servizi consolari esteri. Inoltre di poter esercitare determinati diritti come votare o ottenere vari documenti personali.

Chiaramente sono obbligati ad iscriversi all’A.I.R.E. i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per più di dodici mesi. Mentre non sono obbligati coloro che restano all’estero per un periodo inferiore ad un anno. Ad esempio i lavoratori stagionali, i dipendenti statali in servizio all’estero ed i militari.

In ogni caso per potersi iscrivere all’A.I.R.E. occorre che l’interessato presenti la propria dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. Ciò comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare. Si può dimostrare con il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro od altro. Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va allegata una copia del documento d’identità del richiedente.
Naturalmente l’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Inoltre l’iscrizione all’A.I.R.E. é gratuita.

Per la domanda Cos’é l’A.I.R.E.? si precisa che deve essere effettuata in caso di:
– trasferimento della propria residenza;
– modifiche dello stato civile;
– rientro definito in Italia;
– perdita della cittadinanza italiana
ovviamente dovrà essere l’interessato a comunicarlo tempestivamente all’A.I.R.E. In caso contrario sarà impossibile contattare il cittadino per l’esercizio dei propri diritti (ad esempio, se non si comunica il cambio di residenza, sarà impossibile per esso ricevere il plico elettorale in caso di votazioni).

Infine la cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
– a seguito d’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
– in caso di morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
– oppure per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
per perdita della cittadinanza italiana.

FONTE: Farnesina

Cos’é l’A.I.R.E.?

Cos’é l’A.I.R.E.?

Traduzioni legalizzate

Siamo presenti anche su

Pagine GiallePagine BiancheEuropages ItaliaEuropages Gran BretagnaGuida TraduzioniTranslation CaféEuropages GermaniaEuropages TurchiaEuropages GreciaEuropages RussiaEuropages CinaPagine MailYellow PlaceYelpRete ImpreseWikiweb

Matrimonio per italiani all’Estero

Matrimonio per italiani all’Estero

Matrimonio per italiani all’Estero

Per svariati motivi, capita spesso che molte persone si trasferiscano in Paesi al di fuori dell’Italia e intraprendano la propria vita in questi paesi. Questo, però, comporta svariate procedure ogni qualvolta si intenda compiere una azione in cui servono documenti o attestati provenienti dall’Italia.
Qui di seguito, ad esempio, mostreremo tutta la procedura da effettuare nel caso di Matrimonio.
Occorre anzitutto fare delle distinzioni… La burocrazia richiede infatti un procedimento diverso nel caso in cui i due decidano di sposarsi presso un consolato italiano o direttamente in Italia.

All’Estero

1. Se i due futuri sposi decidono di celebrare il matrimonio presso un Consolato italiano, occorre presentarsi di persona presso l’ufficio consolare e sottoscrivere la cosiddetta Istanza di celebrazione del matrimonio consolare. Qualora si fosse impossibilitati, è possibile inviarla per posta, fax o email, ricordandosi però di allegare la fotocopia dei documenti di identità. Una volta accolta tale istanza, si ci può procedere con la richiesta delle pubblicazioni.

Anche in tal caso, bisogna fare delle precisazioni. Se i due sposi sono entrambi cittadini italiani residenti all’estero, bisogna richiedere le pubblicazioni presso la Rappresentanza Diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio (se risiedono in due circoscrizioni diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze Diplomatiche). Se uno dei due risiede in Italia, mentre l’altro risiede all’estero, bisogna richiedere le pubblicazioni presso il Consolato dove sarà celebrato il matrimonio; saranno poi loro a richiederle al Comune di residenza italiano.

Quindi le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i luoghi di residenza. Qualora, invece, uno dei due sposi sia italiano e residente in Italia, mentre l’altro sia straniero e residente all’Estero, bisognerà chiedere le pubblicazioni al comune italiano di residenza e saranno poi loro a rilasciare una delega per la celebrazione del matrimonio presso un consolato estero.

In Italia

2. Se i due futuri sposi decidono di celebrare il matrimonio in Italia, devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Consolato Italiano dove risultano iscritti. Sarà poi il Consolato a delegare il Comune Italiano in cui i due futuri sposi hanno deciso di celebrare le loro nozze.

Per poter richiedere le pubblicazioni occorre semplicemente presentare un documento di Identità valido. Nel caso, però, in cui uno dei due novelli sposi non sia italiano, dovrà obbligatoriamente presentare il nulla osta al matrimonio o il certificato di capacità matrimoniale debitamente tradotto e legalizzato in italiano. Nel caso in cui la persona in questione appartenga ad uno Stato al di fuori dell’Unione Europea, occorre presentare la restante documentazione richiesta dall’articolo 51, in quanto si tratta di atti formati all’Estero e non registrati in Italia.
Per qualsiasi documento da tradurre e legalizzare, è possibile rivolgersi presso l’ Agenzia di traduzioni FORUM SERVICE con sede a Roma in via Leonina 22, a pochi dalla fermata Cavour (metro B).

Matrimonio per italiani all’Estero

Traduzioni legalizzate

Siamo presenti anche su

Pagine GiallePagine BiancheEuropages ItaliaEuropages Gran BretagnaGuida TraduzioniTranslation CaféEuropages GermaniaEuropages TurchiaEuropages GreciaEuropages RussiaEuropages CinaPagine MailYellow PlaceYelpRete ImpreseWikiweb

Adozioni Internazionali: Informazioni.

Adozioni Internazionali: Informazioni.

Adozioni Internazionali: Informazioni.

In questo articolo, la nostra Agenzia di Traduzioni si propone di spiegare, nella maniera più semplice possibile, le pratiche riguardanti le Adozioni Internazionali: Informazioni.

Per poter adottare un minore di cittadinanza straniera, occorre che esso sia dichiarato adottabile dalle Autorità del suo Paese. Pertanto, l’adozione avverrà nel suo paese di origine, di fronte alle Autorità locali e secondo le normative locali. In Italia, il Tribunale dei minorenni rilascia semplicemente un certificato di idoneità alla adozione riguardo la coppia che intende adottare.
Una volta adottato, per fare entrare il minore in Italia, occorrerà seguire un iter particolare. Questo iter è stabilito dalle leggi italiane ed internazionali. In mancanza del quale l’adozione non verrà ritenuta valida e costituisce addirittura un reato.

Convenzione de L’Aja

L’Italia ha aderito a La Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993. Questa Convenzione tutela i minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Questo costituisce il principale strumento su cui si basano le procedure per l’adozione internazionale. Per garanzia nei confronti sia per i bambini che per chi intende adottarli. Inoltre queste procedure sono lo strumento contro il traffico (illegale) di minori.
L’autorità centrale italiana riguardo l’adozione internazionale di minori è la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).

Secondo tale convenzione, chiunque desideri adottare un bambino straniero e ne abbia ottenuto l’idoneità, deve conferire l’incarico agli enti autorizzati. Questi provvederanno a svolgere tutte le pratiche necessarie nel paese di origine del bambino.

Precedentemente, invece, la coppia poteva anche decidere di sbrigare autonomamente tutte le pratiche. Se l’autorità straniera accetta la proposta di incontro con il minore da adottare, l’Ente autorizzato ne informa gli aspiranti genitori adottivi. Se gli incontri della coppia con il minore si concludono positivamente, la competente Autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione.

L’Ente autorizzato trasmette successivamente tutti gli atti relativi all’adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali. Quest’ultimo ne verifica la correttezza formale e sostanziale. In caso di esito positivo dei controlli, la Commissione Adozioni Internazionali rilascia la autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato. A tal punto, interviene la Farnesina che si occuperà di tradurre, legalizzare e controllare tutta la documentazione.

Per potere entrare in Italia

Entrare in Italia, il minore adottato deve essere munito di un visto d’ingresso per adozione che viene apposto sul passaporto estero rilasciato dal Paese d’origine. Per poter ottenere tale visto è necessario che sia pervenuta l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Qualora gli aspiranti genitori adottivi siano italiani ma residenti all’estero, occorre che essi dimostrino di aver soggiornato continuamente in tale paese. Inoltre di avervi avuto residenza per almeno due anni.

Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia. Oppure, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.

Vi ricordiamo che l’Agenzia di Traduzioni FORUM SERVICE, per le Adozioni Internazionali: Informazioni, è a vostra completa disposizione. Pertanto non esitate a contattarci (senza impegno!) telefonicamente o per email. Riceverete assistenza e informazioni!

Vi indichiamo qui di seguito i pochi passi per la richiesta del preventivo gratuito di traduzione

  • Per l’invio dei file, si potrà utilizzare la nostra pagina dedicata del Preventivo Online. Si potrà inserire in poche passi i vostri dati ci perverrà immediatamente. Riceverete una nostra prima mail della conferma di ricezione della vostra richiesta.
  • Elaboreremo immediatamente il vostro preventivo che sarà spedito sulla mail che ci indicherete. Sarà anche specificata la tempistica e le comode opzioni per il pagamento.
  • Nel caso di accettazione del preventivo, si dovrà procedere con il saldo del preventivo. Si potrà utilizzare i dati riportati in calce allo stesso; si potrà effettuare un bonifico bancario, inviandoci la ricevuta oppure, cliccando sull’icona “Paga adesso”, lo si potrà effettuare a mezzo Carta di Credito sulla pagina protetta del circuito Paypal.
  • Successivamente, la vostra richiesta sarà avviata immediatamente e la traduzione sarà affidata ai nostri traduttori che la elaboreranno con professionalità e tempismo.
  • Nel caso di giuramento e legalizzazione della traduzione, occorreranno pochi giorni per completare tutte le procedure.
  • Al completamento di tutte le procedure, i vostri documenti saranno inviati con una scansione al vostro indirizzo email e, l’originale, sarà inviato per Corriere e messo a vostra disposizione presso i nostri uffici.
  • Per tutta la durata del lavoro, saremo a vostra disposizione per aggiornarvi sulla tempistica.

Eventuali altri quesiti da porre non esitate a contattarci oppure inviarci i vostri file da tradurre così da inviarvi un dettagliato preventivo senza alcun impegno.

Siamo presenti anche su

Pagine GiallePagine BiancheEuropages ItaliaEuropages Gran BretagnaGuida TraduzioniTranslation CaféEuropages GermaniaEuropages TurchiaEuropages GreciaEuropages RussiaEuropages CinaPagine MailYellow PlaceYelpRete ImpreseWikiweb

Tocca per tradurre

Tocca per tradurre

Tocca per tradurre

Il nostro Centro traduzioni a Roma pubblica questa bellissima novità di Google che sarà senz’altro di grande aiuto per tutti. Infatti, da qualche settimana a questa parte Google Traduttore ha rilasciato una nuova funzione. Tale funzione si chiama Tocca per tradurre e ci permette di tradurre tutto istantaneamente.
Basta, infatti, copiare il testo che ci interessa tradurre direttamente all’interno della app che vogliamo (qualsiasi essa sia) e ci comparirà immediatamente una icona di Google Translate. A quel punto, ci basterà un tap per ottenere automaticamente la traduzione del testo selezionato.
Tale funzione è disponibile in tutte le lingue fornite da Google Traduttore (che ricordiamo essere ben 103!). Inoltre è scaricabile sia sui dispositivi Android che Apple e funziona anche in modalità offline. Chiaramente a patto che si scarichino precedentemente i pacchetti corrispondenti di ciascuna lingua. Il fatto che “Tocca per tradurre” funzioni anche offline, ci riduce notevolmente la quantità di dati da scaricare (del 95% circa).

Ancora una volta, Google Traduttore si è superato, dimostrandoci l’importanza delle lingue e dando la possibilità ad ognuno di noi di comunicare con altre persone. Sopratutto anche se distanti da noi.
Praticamente ha scoperto l’importanza della conoscenza delle lingue per ognuno di noi. Cosi da dare la possibilità a tutti di poter comprendere e potersi esprimere anche senza conoscere le lingue straniere.
Vi ricordiamo, inoltre, che l’Agenzia di Traduzioni FORUM SERVICE è a vostra completa disposizione. Per qualsiasi vostra esigenza di traduzioni di testi o di documenti, non esitate a contattarci (senza impegno!) telefonicamente o per email, per ricevere assistenza e informazioni…
Ci troviamo a Roma, in via Leonina 22, a pochi metri dalla fermata Cavour (metro B).

Siamo presenti anche su

Pagine GiallePagine BiancheEuropages ItaliaEuropages Gran BretagnaGuida TraduzioniTranslation CaféEuropages GermaniaEuropages TurchiaEuropages GreciaEuropages RussiaEuropages CinaPagine MailYellow PlaceYelpRete ImpreseWikiweb