Legalizzazione dei documenti

Legalizzazione dei documenti

Legalizzazione dei documenti

In questo articolo, l’agenzia di traduzioni Forum Service, con sede a Roma, si preoccupa di fornire tutte le informazioni necessarie riguardo la legalizzazione dei documenti.

Anzitutto, occorre precisare che esiste un limite ben preciso tra i documenti che possono essere autocertificati (ossia tradotti nel paese di origine). E anche quelli che vanno documentati necessariamente con documenti stranieri da legalizzare. Infatti, secondo gli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive. Tuttavia limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Comunque fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.

Praticamente, l’autocertificazione è riconosciuta in via generale dalla legge italiana per semplificare l’attività amministrativa e può essere effettuate in determinate circostanze a patto che tali circostanze siano già note ed acquisite presso un ufficio italiano competente. Tutto ciò che non può essere autocertificato deve essere necessariamente tradotto e legalizzato. La procedura della Legalizzazione dei documenti, in pratica, serve ad attribuire validità secondo la legge italiana ad un certificato straniero: esso deve quindi essere preventivamente tradotto da un interprete accreditato dal consolato italiano e poi controllato dall’autorità consolare italiana, allo scopo di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero che sia stato rilasciato da parte dell’ufficio competente di quel paese.

A tal proposito, vi ricordiamo che potete rivolgervi alla nostra agenzia per qualsiasi vostro dubbio su Legalizzazione dei documenti!

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Traduzioni legalizzate

Comites: cosa sono

Comites: cosa sono

Comites: cosa sono

In questo breve articolo, la Forum Service Traduzioni si propone di spiegare Comites: cosa sono. Dunque i Comites sono stati istituiti nel 1985. Infatti si tratta di organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all’estero. L’elezione avviene in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell’elenco. Però laddove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall’Autorità diplomatico-consolare.

Per spiegare:

Comites: cosa sono

Comites: cosa sono, la risposta è quella che sono formati da quindici o diciotto membri. Chiaramente questo a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari. Infatti, il loro numero può essere inferiore o superiore a centomila connazionali residenti. Ed i loro compiti sono:
– contribuire ad individuare le esigenze di sviluppo sociale. Oltre a quello culturale e civile della comunità di riferimento.
– promuovere opportune iniziative nelle materie attinenti alla  vita sociale e culturale.

Infine, attualmente ci sono centouno Comites elettivi a cui si devono aggiungere cinque di nomina consolare. Quarantasette si trovano in Europa, quarantadue nelle Americhe, dieci in Asia e Oceania e sette in Africa.

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CGIE Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

CGIE Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

CGIE Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

In questo breve articolo ci preoccuperemo di darvi maggiori spiegazioni riguardo il CGIE Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. Dunque questo Consiglio  è un organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero. Infatti esso ottiene la sua legittimità rappresentativa dall’elezione diretta da parte dei componenti dei Comites nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Inoltre, costituisce l’organo essenziale per il loro collegamento permanente con l’Italia e le sue istituzioni. E’ presieduto dal Ministro degli Affari Esteri ed è composto da 63 consiglieri, 43 che rappresentano le comunità italiane all’estero e 20 di nomina governativa.

Vi indichiamo qui di seguito i pochi passi per la richiesta del preventivo gratuito alla nostra agenzia di traduzione

  • Per l’invio dei file, si potrà utilizzare la nostra pagina dedicata del Preventivo Online. Si potrà inserire in poche passi i vostri dati ci perverrà immediatamente. Riceverete una nostra prima mail della conferma di ricezione della vostra richiesta.
  • Elaboreremo immediatamente il vostro preventivo che sarà spedito sulla mail che ci indicherete. Sarà anche specificata la tempistica e le comode opzioni per il pagamento.
  • Nel caso di accettazione del preventivo, si dovrà procedere con il saldo del preventivo. Si potrà utilizzare i dati riportati in calce allo stesso; si potrà effettuare un bonifico bancario, inviandoci la ricevuta oppure, cliccando sull’icona “Paga adesso”, lo si potrà effettuare a mezzo Carta di Credito sulla pagina protetta del circuito Paypal.
  • Successivamente, la vostra richiesta sarà avviata immediatamente e la traduzione sarà affidata ai nostri traduttori che la elaboreranno con professionalità e tempismo.
  • Nel caso di giuramento e legalizzazione della traduzione, occorreranno pochi giorni per completare tutte le procedure.
  • Al completamento di tutte le procedure, i vostri documenti saranno inviati con una scansione al vostro indirizzo email e, l’originale, sarà inviato per Corriere e messo a vostra disposizione presso i nostri uffici.
  • Per tutta la durata del lavoro, saremo a vostra disposizione per aggiornarvi sulla tempistica.

Eventuali altri quesiti da porre non esitate a contattarci oppure inviarci i vostri file da tradurre così da inviarvi un dettagliato preventivo senza alcun impegno.

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Traduzioni legalizzate

Certificato dei carichi pendenti

Certificato dei carichi pendenti

Certificato dei carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti è un certificato utile a verificare se ci sono processi penali in corso nei confronti di un soggetto. I dati presenti in tale certificato sono relativi all’imputazione ed alle diverse fasi e gradi di giudizio. Però ad eccezione dei provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace. Ovvero delle condanne per reati punibili con la sola ammenda, e dei patteggiamenti. Esso ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Questo certificato può essere richiesto presentandosi di persona in Procura oppure online. Si dovranno fornire i dati anagrafici del soggetto di interesse, e la destinazione d’uso del documento. Dopo aver compilato e spedito in originale una specifica modulistica, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del diretto interessato, sarà possibile ottenere una versione digitale del dei Carichi Pendenti e successivamente l’originale tramite posta o corriere.

Qualora tale documento debba essere presentato all’estero, sono previste delle ulteriori opzioni, ossia l’apostilla, la legalizzazione e la traduzione certificata. La procedura di apostillare il certificato dei Carichi Pendenti è utile per validare il documento nei paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 05 ottobre 1961, infatti l’apostilla evita l’obbligo di legalizzazione del certificato. Il procedimento di legalizzazione, invece, consente di autenticare all’estero un certificato redatto in Italia. Se si desidera aggiungere la traduzione certificata alla legalizzazione estera, la traduzione sarà accreditata presso il tribunale, e non sarà obbligatorio legalizzare il documento anche presso l’ambasciata del paese a cui lo stesso va presentato.

Per qualsiasi informazione, potete rivolgervi presso la nostra agenzia di traduzioni.

Certificato dei carichi pendenti

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Certificati comunali per uso estero

Certificati comunali per uso estero

Certificati comunali per uso estero

In questo articolo, l’agenzia di traduzioni Forum Service si propone di fornirvi maggiori informazioni riguardo le modifiche sui certificati comunali per uso estero.

Infatti, il Parlamento Europeo ha confermato che dal 2019 non ci sarà più bisogno delle procedure di legalizzazione e di apostilla per riconoscere in un altro paese UE. Pertanto riguardano i certificati che attestino matrimonio, nascita, stato civile e fedina penale di un cittadino residente in uno stato dell’Unione.

Inoltre i paesi aderenti all’UE avranno l’obbligo di informare i cittadini attraverso i siti web comunali entro due anni dall’entrata in vigore della normativa. Di fatto, tali certificati comunali e giudiziari verranno considerati autentici in ogni stato d’Europa senza necessità di legalizzazione né di traduzione certificata del loro contenuto. Sarà sufficiente utilizzare un modulo multilingue standard, da allegare al certificato comunale, per procedere all’accettazione. I Comuni italiani già prevedono, per l’estratto di nascita, l’estratto di morte e l’estratto di matrimonio, la redazione di un modulo multilingue a sostituzione della legalizzazione.

Il modello preimpostato convalida in più lingue i dati relativi alla nascita, alla morte e al matrimonio del soggetto di ricerca, al fine di presentare senza riserve il certificato comunale all’estero.

Vi ricordiamo che la nostra agenzia è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti sui Certificati comunali per uso estero.

Traduzione giurata, procedura e finalità

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