Certificato dei carichi pendenti

Certificato dei carichi pendenti

Certificato dei carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti è un certificato utile a verificare se ci sono processi penali in corso nei confronti di un soggetto. I dati presenti in tale certificato sono relativi all’imputazione ed alle diverse fasi e gradi di giudizio. Però ad eccezione dei provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace. Ovvero delle condanne per reati punibili con la sola ammenda, e dei patteggiamenti. Esso ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Questo certificato può essere richiesto presentandosi di persona in Procura oppure online. Si dovranno fornire i dati anagrafici del soggetto di interesse, e la destinazione d’uso del documento. Dopo aver compilato e spedito in originale una specifica modulistica, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del diretto interessato, sarà possibile ottenere una versione digitale del dei Carichi Pendenti e successivamente l’originale tramite posta o corriere.

Qualora tale documento debba essere presentato all’estero, sono previste delle ulteriori opzioni, ossia l’apostilla, la legalizzazione e la traduzione certificata. La procedura di apostillare il certificato dei Carichi Pendenti è utile per validare il documento nei paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 05 ottobre 1961, infatti l’apostilla evita l’obbligo di legalizzazione del certificato. Il procedimento di legalizzazione, invece, consente di autenticare all’estero un certificato redatto in Italia. Se si desidera aggiungere la traduzione certificata alla legalizzazione estera, la traduzione sarà accreditata presso il tribunale, e non sarà obbligatorio legalizzare il documento anche presso l’ambasciata del paese a cui lo stesso va presentato.

Per qualsiasi informazione, potete rivolgervi presso la nostra agenzia di traduzioni.

Certificato dei carichi pendenti

Traduzioni legalizzate

Traduzione Atti notarili

Traduzione Atti notarili

Traduzione Atti notarili

In questo articolo, l’agenzia di Traduzioni Forum Service si propone di chiarire le idee riguardo le funzioni della Traduzione Atti notarili che può esercitare un ufficio consolare.

Per prima cosa, occorre specificare che tali funzioni possono essere esercitate unicamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all’estero. Sia in via permanente o temporanea. Si tratta principalmente del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti). Anche di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private. Tuttavia, esistono delle sostanziali differenze tra gli atti notarili che possono essere esercitati da un ufficio consolare e gli atti notarili esercitati dai notai in Italia. Tali differenze sono principalmente legate alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare (che è funzionario dello Stato) e quella del notaio (che è un libero professionista).
Per questo, un notaio può essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente. Può essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicità e alla esecuzione di formalità relative agli atti da lui ricevuti, cose che nessuna Autorità Consolare può fare. In più, un notaio ha diritto ad un onorario. Mentre le autorità consolari sono unicamente soggette alla tassa indicata nella Tariffa consolare.
Altrimenti, il cittadino italiano all’estero può formalizzare l’atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza.

I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono Le Procure, testamenti, atti pubblici o autentiche.

Ad ogni modo, per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.

Vi ricordiamo che per qualsiasi dubbio od esigenza potete contattarci senza alcun impegno!

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Certificati comunali per uso estero

Certificati comunali per uso estero

Certificati comunali per uso estero

In questo articolo, l’agenzia di traduzioni Forum Service si propone di fornirvi maggiori informazioni riguardo le modifiche sui certificati comunali per uso estero.

Infatti, il Parlamento Europeo ha confermato che dal 2019 non ci sarà più bisogno delle procedure di legalizzazione e di apostilla per riconoscere in un altro paese UE. Pertanto riguardano i certificati che attestino matrimonio, nascita, stato civile e fedina penale di un cittadino residente in uno stato dell’Unione.

Inoltre i paesi aderenti all’UE avranno l’obbligo di informare i cittadini attraverso i siti web comunali entro due anni dall’entrata in vigore della normativa. Di fatto, tali certificati comunali e giudiziari verranno considerati autentici in ogni stato d’Europa senza necessità di legalizzazione né di traduzione certificata del loro contenuto. Sarà sufficiente utilizzare un modulo multilingue standard, da allegare al certificato comunale, per procedere all’accettazione. I Comuni italiani già prevedono, per l’estratto di nascita, l’estratto di morte e l’estratto di matrimonio, la redazione di un modulo multilingue a sostituzione della legalizzazione.

Il modello preimpostato convalida in più lingue i dati relativi alla nascita, alla morte e al matrimonio del soggetto di ricerca, al fine di presentare senza riserve il certificato comunale all’estero.

Vi ricordiamo che la nostra agenzia è a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti sui Certificati comunali per uso estero.

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Assistenza all’estero

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Assistenza all’estero

In questo articolo, L’agenzia di traduzione Forum Service, con sede a Roma, si propone di presentarvi le varie problematiche per l’Assistenza all’estero. Potrete trovarvi ad affrontare qualora vi trovaste in sede estera e di come l’Ufficio Consolare può aiutarvi, ovviamente su vostra richiesta.

Gli interventi che possono essere attuati da tali uffici Consolari per l’Assistenza all’estero sono:

– L’assistenza ai detenuti,

secondo cui l’Ufficio Consolare non può intervenire in giudizio per conto del connazionale. Ne tanto meno farsi carico delle spese legali, ma può rendere visita al detenuto, fornire i nomi di legali locali. Inoltre curare contatti con i familiari, assicurare assistenza medica e generi di conforto, intervenire per il trasferimento in Italia. Infine per sostenere domande di grazia;
Sul fatto dell’assistenza economica, secondo cui può essere concesso un sussidio o un prestito (da restituire poi all’Erario) ai cittadini che si trovino in difficoltà economiche impreviste e che non possono avvalersi dell’aiuto di familiari o di terze persone;

assistenza indiretta attraverso enti ed associazioni assistenziali,

secondo cui si possono distribuire sussidi economici, buoni pasto e assistenze sanitarie. Questi sussidi sono rivolti a cittadini italiani residenti all’Estero tramite enti e associazioni assistenziali dislocate sul territorio;

– Anche l’assistenza sanitaria,

secondo cui i cittadini italiani residenti all’estero possono usufruire di assistenza sanitaria diretta (ossia senza anticipare alcuna spesa). In rari casi si tratta di assistenza sanitaria indiretta (in cui i cittadini sono tenuti ad anticipare le spese) ed, infine, in pochissimi casi i cittadini perdono tale diritto.
assistenza legale, che può essere attuata in due modi, tramite sussidi economici (per i residenti all’Estero) o tramite prestiti con promessa di restituzione (per i connazionali in transito);

– assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti;

ricerca di connazionali, solo nel caso in cui il richiedente abbia un interesse legittimo;
rimpatrio, secondo cui la rappresentanza consolare si occupa del rimpatrio dei cittadini italiani unitamente agli enti italiani competenti;
rimpatrio di salme, secondo cui l’Autorità Consolare competente si occupa di fornire i documenti necessari, ossia: certificato di morte, certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza e certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica.

Vi ricordiamo che la Forum Service Traduzioni resta a vostra completa disposizione per eventuali ed ulteriori spiegazioni, nonché per la traduzione e la legalizzazione dei documenti necessari.

Fonte: Farnesina

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Cos’é l’A.I.R.E.?

Cos’é l’A.I.R.E.?

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In questo articolo, la nostra Agenzia di Traduzioni si propone di fornire rispondere alla domanda Cos’é l’A.I.R.E.? e dare maggiori delucidazioni riguardo l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

Infatti, essa è stata istituita tramite legge il 27 Ottobre 1988 e contiene i dati di tutti i cittadini italiani residenti all’Estero. E’ gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze Consolari estere.

Registrarsi all’A.I.R.E. rappresenta sia un dovere che un diritto del cittadino e permette di poter usufruire di vari servizi consolari esteri. Inoltre di poter esercitare determinati diritti come votare o ottenere vari documenti personali.

Chiaramente sono obbligati ad iscriversi all’A.I.R.E. i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per più di dodici mesi. Mentre non sono obbligati coloro che restano all’estero per un periodo inferiore ad un anno. Ad esempio i lavoratori stagionali, i dipendenti statali in servizio all’estero ed i militari.

In ogni caso per potersi iscrivere all’A.I.R.E. occorre che l’interessato presenti la propria dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. Ciò comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare. Si può dimostrare con il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro od altro. Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va allegata una copia del documento d’identità del richiedente.
Naturalmente l’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Inoltre l’iscrizione all’A.I.R.E. é gratuita.

Per la domanda Cos’é l’A.I.R.E.? si precisa che deve essere effettuata in caso di:
– trasferimento della propria residenza;
– modifiche dello stato civile;
– rientro definito in Italia;
– perdita della cittadinanza italiana
ovviamente dovrà essere l’interessato a comunicarlo tempestivamente all’A.I.R.E. In caso contrario sarà impossibile contattare il cittadino per l’esercizio dei propri diritti (ad esempio, se non si comunica il cambio di residenza, sarà impossibile per esso ricevere il plico elettorale in caso di votazioni).

Infine la cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
– a seguito d’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
– in caso di morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
– oppure per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
per perdita della cittadinanza italiana.

FONTE: Farnesina

Cos’é l’A.I.R.E.?

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Matrimonio per italiani all’Estero

Matrimonio per italiani all’Estero

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Per svariati motivi, capita spesso che molte persone si trasferiscano in Paesi al di fuori dell’Italia e intraprendano la propria vita in questi paesi. Questo, però, comporta svariate procedure ogni qualvolta si intenda compiere una azione in cui servono documenti o attestati provenienti dall’Italia.
Qui di seguito, ad esempio, mostreremo tutta la procedura da effettuare nel caso di Matrimonio.
Occorre anzitutto fare delle distinzioni… La burocrazia richiede infatti un procedimento diverso nel caso in cui i due decidano di sposarsi presso un consolato italiano o direttamente in Italia.

All’Estero

1. Se i due futuri sposi decidono di celebrare il matrimonio presso un Consolato italiano, occorre presentarsi di persona presso l’ufficio consolare e sottoscrivere la cosiddetta Istanza di celebrazione del matrimonio consolare. Qualora si fosse impossibilitati, è possibile inviarla per posta, fax o email, ricordandosi però di allegare la fotocopia dei documenti di identità. Una volta accolta tale istanza, si ci può procedere con la richiesta delle pubblicazioni.

Anche in tal caso, bisogna fare delle precisazioni. Se i due sposi sono entrambi cittadini italiani residenti all’estero, bisogna richiedere le pubblicazioni presso la Rappresentanza Diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio (se risiedono in due circoscrizioni diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze Diplomatiche). Se uno dei due risiede in Italia, mentre l’altro risiede all’estero, bisogna richiedere le pubblicazioni presso il Consolato dove sarà celebrato il matrimonio; saranno poi loro a richiederle al Comune di residenza italiano.

Quindi le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i luoghi di residenza. Qualora, invece, uno dei due sposi sia italiano e residente in Italia, mentre l’altro sia straniero e residente all’Estero, bisognerà chiedere le pubblicazioni al comune italiano di residenza e saranno poi loro a rilasciare una delega per la celebrazione del matrimonio presso un consolato estero.

In Italia

2. Se i due futuri sposi decidono di celebrare il matrimonio in Italia, devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Consolato Italiano dove risultano iscritti. Sarà poi il Consolato a delegare il Comune Italiano in cui i due futuri sposi hanno deciso di celebrare le loro nozze.

Per poter richiedere le pubblicazioni occorre semplicemente presentare un documento di Identità valido. Nel caso, però, in cui uno dei due novelli sposi non sia italiano, dovrà obbligatoriamente presentare il nulla osta al matrimonio o il certificato di capacità matrimoniale debitamente tradotto e legalizzato in italiano. Nel caso in cui la persona in questione appartenga ad uno Stato al di fuori dell’Unione Europea, occorre presentare la restante documentazione richiesta dall’articolo 51, in quanto si tratta di atti formati all’Estero e non registrati in Italia.
Per qualsiasi documento da tradurre e legalizzare, è possibile rivolgersi presso l’ Agenzia di traduzioni FORUM SERVICE con sede a Roma in via Leonina 22, a pochi dalla fermata Cavour (metro B).

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